Art. 45
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[1](Art. 20, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati dia studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie scuole superiori di commercio in conformita' dei Regi decreti i in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 17 del presente testo unico.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva