Art. 46

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[1](Art. 20, ultimo comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

[2]Le disposizioni attualmente vigenti, che comunque riconoscano effetti legali agli studi fatti ed ai titoli conseguiti negli istituti contemplati nel comma primo dell'art. 39 del presente testo unico, cesseranno di aver effetto per gli studi fatati ed i titoli conseguiti negli istituti predetti posteriormente alla sessione autunnale dell'anno 1925.

[3]Visto, d'ordine di S. M. il Re:

[4]Il Ministro per l'economia nazionale: Nava.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art46 · fonte su Normattiva