Art. 5
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[1](Art. 16, comma 5° del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492),
[2]Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento scientifico e didattico ed all'andamento disciplinare dell'Istituto.
[3]Esso e' composto dei professori di ruolo dell'Istituto ed e' presieduto dal direttore o rettore.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva