Art. 6
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[1](Art. 16, ultimo comma del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]Il direttore o rettore e' scelto fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto ed e' nominato, per un triennio, con decreto' Reale.
[3]Al direttore o rettore e' assegnata una indennita' annua di L. 3000, non valutabile agli effetti della pensione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva