Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, legge 20 marzo 1913, n. 268).

[2]Gli Istituti superiori, di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini dispongono:

[3]1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

[4]2° dei contributi del Governo e degli Enti locali, ad essi assegnati;

[5]3° del provento delle tasse scolastiche;

[6]4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art7 · fonte su Normattiva