Art. 7
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[1](Art. 3, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]Gli Istituti superiori, di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini dispongono:
[3]1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;
[4]2° dei contributi del Governo e degli Enti locali, ad essi assegnati;
[5]3° del provento delle tasse scolastiche;
[6]4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva