Art. 8
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[1](Art. 5, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]Gli atti ed i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, ne' occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva