Art. 9
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[1](Art. 7, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]Il bilancio preventivo di ciascun Istituto sara' trasmesso al Ministero dell'economia nazionale un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finche' esso non sia approvato, s'intendera' autorizzato l'esercizio provvisorio in base, al bilancio dell'anno precedente.
[3]Alla fine di ogni anno sara' trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero il quale lo comunichera', con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.
[4]Con regolamento speciale, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per le finanze saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.
[5]Il Ministero dell'economia nazionale dovra', con ispezioni periodiche e straordinarie, vigilare per il regolare andamento contabile dei Regi istituti superiori.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva