Art. 1

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[1]Ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

[2]Art. 1

[3]La giustizia, nelle materie civili e penali, e' amministrata:

[4]da conciliatori;

[5]da pretori;

[6]da tribunali civili e penali;

[7]da corti d'appello;

[8]da corti d'assise;

[9]dalla corte di cassazione.

[10]L'ordinamento giudiziario delle Colonie e' regolato da disposizioni particolari; e per le giurisdizioni amministrative e gli organi delle giurisdizioni speciali, si osservano le norme rispettivamente in vigore.

[11]La giurisdizione pei reati militari e marittimi e' regolata da leggi speciali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art1 · fonte su Normattiva