Art. 1
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[1]Ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.
[2]Art. 1
[3]La giustizia, nelle materie civili e penali, e' amministrata:
[4]da conciliatori;
[5]da pretori;
[6]da tribunali civili e penali;
[7]da corti d'appello;
[8]da corti d'assise;
[9]dalla corte di cassazione.
[10]L'ordinamento giudiziario delle Colonie e' regolato da disposizioni particolari; e per le giurisdizioni amministrative e gli organi delle giurisdizioni speciali, si osservano le norme rispettivamente in vigore.
[11]La giurisdizione pei reati militari e marittimi e' regolata da leggi speciali.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva