Art. 10
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[1]Per essere ammesso a funzioni od uffici giudiziari e' necessario: 1° essere cittadini del Regno;
[2]2° avere l'esercizio dei diritti civili;
[3]3° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacita' contemplati negli articoli 5, n. 2 e 3, 6 e 7, n. 23 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata dal R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509; 4° riunire le altre condizioni richieste dalla legge per le varie funzioni e per i diversi uffici.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva