Art. 100
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I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cessazione esercitano anche nei Tribunali piu' importanti indicati nella tabella, le funzioni di presidente e di procuratore del Re, e nelle Corti di appello, le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale. Possono inoltre essere loro conferiti il titolo e le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione o di procuratore generale di Corte di appello o di avvocato generale di Corte di cassazione secondo le disposizioni dell'art. 139.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva