Art. 101
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Nessuno puo' essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualita' di uditore, salvo quanto e' disposto dell'articolo 155.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva