Art. 101

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Nessuno puo' essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualita' di uditore, salvo quanto e' disposto dell'articolo 155.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art101 · fonte su Normattiva