Art. 103

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[1]Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di eta' non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 anni nel giorno in cui incominciano le prove scritte, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

[2]Non sono ammessi coloro che, per le informazioni fornite, non risultino al Ministero della giustizia di moralita' e condotta incensurabili.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art103 · fonte su Normattiva