Art. 103
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[1]Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di eta' non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 anni nel giorno in cui incominciano le prove scritte, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
[2]Non sono ammessi coloro che, per le informazioni fornite, non risultino al Ministero della giustizia di moralita' e condotta incensurabili.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva