Art. 105
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[1]I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
[2]In caso di parita' di voti e' preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra e, in via sussidiaria, della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza e' data al piu' anziano di eta'.
[3]Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.
[4]Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso e per la revisione dei lavori sono date con Regio decreto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva