Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale, alle Pretura per compiervi un tirocinio per un tempo non minore di sei mesi. Essi assistono alle udienze civili e penali e attendono agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.
[2]Le altre norme per il tirocinio degli uditori sona determinati con regolamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva