Art. 106

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[1]Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale, alle Pretura per compiervi un tirocinio per un tempo non minore di sei mesi. Essi assistono alle udienze civili e penali e attendono agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

[2]Le altre norme per il tirocinio degli uditori sona determinati con regolamento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art106 · fonte su Normattiva