Art. 107
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[1]Dopo sei mesi di tirocinio effettivo gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi del Tribunale da cui dipende la Pretura dove hanno fatto il tirocinio, essere nominati vice pretori.
[2]Gli uditori possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti o impediti, quando abbiano esercitate le funzioni di vice pretore per almeno tre mesi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva