Art. 108
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L'uditore giudiziario che abbia compiuto almeno due anni di tirocinio effettivo, puo' conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di un esame, al quale puo' presentarsi dopo almeno diciotto mesi di tirocinio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva