Art. 109

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Si applica il terzo comma dell'art. 104.

[2]Le prove di esame sono scritte e orali.

[3]Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di diritto commerciale e di diritto amministrativo.

[4]La prova orale e' specialmente diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art109 · fonte su Normattiva