Art. 109
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[1]L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Si applica il terzo comma dell'art. 104.
[2]Le prove di esame sono scritte e orali.
[3]Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di diritto commerciale e di diritto amministrativo.
[4]La prova orale e' specialmente diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva