Art. 11
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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento col rito prescritto dai regolamenti e con la formola seguente: «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate».
[2]Il giuramento non e' necessario nei casi di tramutamento con lo stesso grado e con le stesse funzioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva