Art. 110
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[1]Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e non meno di sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:
- a)dai voti conseguiti nell'esame;
- b)dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;
- c)dai titoli presentati (esclusa la tesi di laurea) e dalle informazioni raccolte, giusta le norme da stabilirsi con Regio decreto intorno alle attitudini alle funzioni giudiziarie ed alla capacita' e condotta del candidato durante il tirocinio.
[2]A coloro che abbiano conseguito non meno di nove decimi nell'insieme delle prove e siano stati classificati fra i primi dieci, la Commissione puo' aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale sara' fatta menzione nel verbale.
[3]Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.
[4]Essi saranno nominati giudici aggiunti, a misura che vi siano posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione. I giudici aggiunti prendono posto nel ruolo dei giudici, rimanendo fermo il numero complessivo stabilito nella tabella n. 15 allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[5]L'uditore che, nel termine di quattro anni dalla nomina, non si sia presentato all'esame e quello che, presentatosi all'esame, sia stato dichiarato per due volte non idoneo, e' dispensato dal servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva