Art. 111
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[1]I giudici aggiunti, all'atto della loro nomina, devono essere destinati nelle Preture ad esercitarvi le funzioni di Pretore o di pretore aggiunto.
[2]Per coloro che all'esame pratico ottennero la speciale razione di merito si terra' conto, nell'assegnazione alla Pretura, della designazione della regione in cui preferiscono essere destinati.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva