Art. 112
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[1]I giudici aggiunti potranno essere nominati giudici o sostituti procuratori del Re dopo tre anni di effettivo servizio nelle funzioni suindicate, in base a giudizio di promovibilita' dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello. All'atto della nomina saranno destinati nei Tribunali o nelle Preture, secondo le vacanze dei posti e le esigenze del servizio.
[2]Il Consiglio giudiziario emettera' la sua deliberazione motivata, sulle informazioni fornite dai capi gerarchici, circa la capacita', cultura, operosita' e condotta, e in genere circa l'opera del magistrato, specificando se questi sia promovibile nella carriera giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.
[3]Contro la deliberazione di impromovibilita' e' consentito all'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane, di presentare ricorso al Consiglio superiore della magistratura a sezione semplice.
[4]E' riservata in ogni caso al Ministro la facolta' di provocare, entro lo stesso termine, la revisione della deliberazione del Consiglio giudiziario da parte del Consiglio superiore della magistratura, sempre a sezione semplice.
[5]Il magistrato che sia stato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, e' dispensato dal servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva