Art. 114
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[1]Il Ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilita' di vacanze, richiede il Consiglio superiore della magistratura di procedere allo scrutinio a turno di anzianita' dei giudici o sostituti procuratori del Re compresi entro un determinato numero della graduatoria.
[2]La richiesta del Ministro e' fatta di regola una volta l'anno. Una seconda richiesta nel corso del medesimo anno puo' essere fatta solo nel caso che il numero dei magistrati gia' scrutinati, tenuto conto delle classificazioni gia' ottenute, non risulti sufficiente per le promozioni da conferire.
[3]Ogni richiesta deve comprendere non meno di cinquanta magistrati e non piu' di cento, oltre quelli che sono fuori del ruolo organico, i quali sono sottoposti a scrutinio insieme ai loro colleghi che occupano in graduatoria il posto di ruolo immediatamente recedente.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva