Art. 115

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[1]La richiesta del Ministro per la giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare a turno di anzianita', del termine entro il quale gli interessati devono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e del periodo al quale devono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero, con l'avvertenza che allo scrutinio possono presentarsi, oltre i magistrati a cui la richiesta si riferisce, anche coloro che si trovino nelle condizioni indicate nello articolo seguente.

[2]Il termine per la presentazione dei lavori ed il periodo al quale questi devono riferirsi sono determinati dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art115 · fonte su Normattiva