Art. 116

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[1]Possono chiedere di essere scrutinati prima del proprio turno di anzianita' i giudici e i sostituti procuratori del Re che siano compresi entro il seicentesimo numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno, se per capacita' e cultura giuridica non comune e ottima condotta siano dichiarati, con deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di essere ammessi allo scrutinio, con anticipazione. Il Consiglio giudiziario, nel prendere la decisione, deve avere prevalentemente riguardo all'attivita' prestata dal magistrato in relazione alle funzioni che esercita.

[2]Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che ritenga il magistrato non meritevole dell'ammissione allo scrutinio anticipato l'interessato puo' ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio superiore della magistratura. Una Giunta speciale composta di tre membri del Consiglio, scelti dal presidente, uno fra gli effettivi e due fra i supplenti, delibera definitivamente sulla ammissione. Se questa sia deliberata dalla Giunta, il Consiglio, prorogato, quando occorra, a favore del magistrato ammesso tardivamente allo scrutinio, il termine per la presentazione dei titoli e dei documenti, procede allo scrutinio medesimo. I membri del Consiglio che deliberarono sull'ammissione, non intervengono alla deliberazione sullo scrutinio; ma possono far parte dell'adunanza plenaria, se questa debba procedere alla revisione dello scrutinio medesimo.

[3]Coloro che in occasione di precedenti scrutini con anticipazione, siano stati ritenuti per due volte non meritevoli dell'ammissione agli scrutini stessi, non potranno successivamente essere ammessi allo scrutinio prima del loro turno di anzianita'.

[4]La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che nell'esame pratico abbiano ottenuta la speciale dichiarazione di merito a norma dell'art. 110.

[5]Non sono ammessi in ogni caso allo scrutinio, prima del loro turno, coloro ai quali in seguito a giudizio disciplinare sia stato inflitto un provvedimento superiore all'ammonizione. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 15 novembre 1925, n. 2070, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a nuova disposizione sono sospesi gli scrutini anticipati dei giudici e sostituti procuratori del Re di cui all'art. 116 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e si fara' solamente luogo alla richiesta di scrutini a turno di anzianita' prevista dall'art. 114 del testo unico suddetto".

Testo vigente dal 2 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art116 · fonte su Normattiva