Art. 117

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[1]La domanda di scrutinio indicata nell'articolo precedente, insieme ai lavori, titoli e documenti, deve essere inviata al Ministro entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

[2]Qualsiasi domanda inviata prima della pubblicazione dell'avviso o dopo la scadenza del termine ivi fissato, e' senza effetto.

[3]Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario richiesta nell'articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.

[4]Per i magistrati che prestino servizio da oltre un biennio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione puo' essere fatta dai capi dell'ufficio ai quali sono addetti; e, per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sara' fatta, dal Ministro guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

[5]In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovra' essere dall'interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art117 · fonte su Normattiva