Art. 119

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[1]Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati secondo le norme che saranno dettate con Regio decreto e l'opera del magistrato.

[2]Per coloro che appartengono al pubblico ministero, si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.

[3]Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari si terra' conto preferibilmente dei lavori del loro ufficio, di carattere giudiziario o affini alle materie giuridiche, e dell'attivita' del magistrato in relazioni alle funzioni da lui esercitate, oltre che dagli altri titoli e documenti presentati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art119 · fonte su Normattiva