Art. 12

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[1]I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

[2]Il Ministro per la giustizia puo' abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che, per nessuna ragione, puo' essere prorogato.

[3]Il Ministro per la giustizia puo' anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nei primo contino del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale esercizio e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.

[4]Net cast di urgente necessita' di servizio il Ministro puo' pure disporre che i funzionari dell'ordine giudiziario promossi o tramutati raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il funzionario sara' considerato come in missione, ed avra' diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui avra' prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art12 · fonte su Normattiva