Art. 121

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[1]Ultimati gli scrutini, saranno formati, in base ai risultati di essi, tre elenchi di promovibili, secondo le rispettive classificazioni.

[2]Negli elenchi dei promovibili per merito distinto e del promovibili a scelta prenderanno posto, secondo la classificazione ottenuta, tutti i magistrati che sono stati scrutinati in una stessa sessione, osservato l'ordine della rispettiva anzianita'. Ma quelli scrutinati prima del loro turno hanno diritto di prendere posto nell'elenco dei promovibili a scelta solo se abbiano conseguito tale classificazione a voti unanimi e in ogni caso, di seguito a quelli scrutinati a turno di anzianita' anche se classificati promovibili a scelta a semplice maggioranza. Qualora gli scrutinati con anticipazione abbiano invece conseguito la classificazione di promovibili a scelta a maggioranza essi saranno successivamente collocati negli elenchi che verranno formati in seguito a scrutini a turno dei loro colleghi di pari anzianita', salva la disposizione del primo comma dell'art. 125.

[3]I detti elenchi, una volta formati, diventano irrevocabili salvo gli eventuali spostamenti in seguito a deliberazioni del Consiglio superiore a norma dell'art. 120 ultimo comma, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente. I magistrati scrutinati posteriormente per qualsiasi ragione, anche se piu' anziani, dovranno prendere posto negli elenchi che saranno formati successivamente.

[4]L'elenco dei magistrati dichiarati promovibili semplicemente e' unico. In esso ciascun magistrato prendera' posto secondo la propria anzianita', qualunque sia il tempo in cui venga scrutinato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art121 · fonte su Normattiva