Art. 122
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[1]I magistrati classificati promovibili per merito distinto sono promossi con preferenza su tutti gli altri, anche se questi siano stati scrutinati in epoca anteriore, ma non oltre il limite di due quinti delle promozioni.
[2]Le altre promozioni sono conferite per quattro quinti ai promovibili a scelta e per un quinto ai promovibili semplicemente.
[3]Tra i magistrati egualmente classificati l'ordine della promozione e' determinato dalle seguenti regole.
[4]Tra i promovibili per merito distinto l'ordine e' determinato da quello di iscrizione nell'elenco. Coloro che hanno ottenuta tale classificazione a voti unanimi sono pero' preferiti a quelli che conseguirono la stessa classificazione con quattro quinti dei voti; ma se si tratti di scrutinati con anticipazione, la preferenza spetta soltanto in confronto dei colleghi parimenti scrutinati prima del loro turno di anzianita'. Gli iscritti in elenchi di successivi formazione non possono, in nessun caso, essere preferiti a quelli collocati nell'elenco precedente.
[5]Tra i promovibili a scelta l'ordine e' egualmente determinata da quello dell'iscrizione nell'elenco, e gli inscritti in elenchi di successiva formazione sono promossi successivamente. Ma i promovibili a scelta, che abbiano ottenuto almeno due voti por la promovibilita' per merito distinto, sono promossi con l'anticipazione di posti dodici sul loro colleghi.
[6]L'ordine di promozione tra i promovibili semplicemente e' determinato dall'anzianita' di graduatoria.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 12 novembre 1924 · versione 0 su Normattiva