Art. 124

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le proporzioni stabilite nell'art. 122 devono essere osservate nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno.

[2]L'ordine delle promozioni nelle singole categorie dei promovibili, quale e' determinato nei due articoli precedenti, non puo' essere spostato, salvo che il magistrato rinunzi al proprio turno di promozione o non accetti la sede offertagli, salvo il giudizio dea Ministro sulla idoneita' del magistrato in relazione al posto da coprire, quando per necessita' di servizio sia urgente di provvedervi.

[3]In questo ultimo caso pero' le promozioni che venissero disposte sono fatte con riserva di anzianita' e il magistrato, del quale sia stata ritardata la promozione, dovra' ottenerla nel piu' breve tempo possibile e non oltre un anno, riprendendo in confronto dei suoi colleghi il posto cui ha diritto in conformita' dei due articoli precedenti.

[4]Rimane sempre salva la facolta' del Ministro, stabilita nell'ultimo comma dell'art. 120. In tal caso tuttavia, qualora la deliberazione sullo scrutinio sia confermata, si osserva la disposizione del capoverso precedente, pel caso che nel frattempo siano state disposte altre promozioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art124 · fonte su Normattiva