Art. 126
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[1]Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati sono fatte esclusivamente per merito in seguito a concorso.
[2]Annualmente il Ministro per la giustizia, tenuto conto delle probabilita' delle vacanze per l'anno successivo, determina il numero dei posti da mettere a concorso.
[3]Il decreto del Ministro della giustizia viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva