Art. 127
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[1]Al concorso indicato nell'articolo precedente possono prendere parte i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grido parificato i quali abbiano almeno sette anni effettivi di grado, Possono altresi' prendervi parte quelli che ne abbiano almeno quattro, se conseguirono, nello scrutinio per la promozione, una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi.
[2]Possono inoltre prendere parte al concorso, quando abbiano conseguito il grado almeno due anni o contino complessivamente una effettiva anzianita' di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato, coloro che nello scrutinio per la promozione siano stati classificati promovibili per merito distinto a voti unanimi. Questa disposizione non si applica quando il magistrato sia preceduto in graduatoria da colleghi egualmente classificati a voti unanimi che non abbiano la detta anzianita' di carriera.
[3]L'anzianita' digrado si computa dal giorno in cui il magistrato consegui la promozione, salvo il caso di spostamento in graduatoria per effetto di passaggio dalla requirente alla giudicante, osservata la disposizione dell'articolo 8 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva