Art. 128
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Coloro che siano stati ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte d'appello o parificato, senza che sia stata ad essi attribuita qualsiasi classificazione, per prendere parte al concorso prima del compimento del settimo anno di grado, dovranno sottoporsi a speciale scrutinio nel quale il Consiglio superiore, in base ai precedenti di carriera e ai titoli di merito, determinera' presuntivamente quale classificazione ciascuno di essi avrebbe potuto conseguire se a suo tempo fosse stato sottoposto a normale scrutinio per la promozione al grado attuale. La classificazione cosi' attribuita dal Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso per la promozione al grado superiore a norma delle disposizioni del precedente articolo, salvo in ogni caso il minimo di quattro anni di anzianita' nel grado attuale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva