Art. 129

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[1]I concorrenti devono trasmettere per via gerarchica al Ministero della giustizia, non piu' tardi di due mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice il concorso, la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno creda di aggiungere.

[2]I lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.), devono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, che sara' indicato nell'avviso di concorso. Essi devono essere in numero di dieci. A questi il concorrente puo' aggiungere altri a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

[3]Se durante il periodo indicato il concorrente non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve far cio' constatare con un certificato del cancelliere competente, vistato per conferma dal capo dell'ufficio, e il numero dei lavori stessi sara' formato e completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, ovvero, quando anche questo sia impossibile, in un altro periodo, la indicazione del quale sara' fatta, su richiesta del concorrente, dal presidente della Commissione indicata nell'art. 131.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art129 · fonte su Normattiva