Art. 13

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Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, non assumendo l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito dalla legge o in quello che gli sia stato assegnato con disposizione del Ministro, s'intende avere rinunziato all'impiego, ma puo' essere riammesso nella carriera mediante un nuovo decreto, con lo stesso grado, e ricongiunge il servizio anteriore ai fini dell'anzianita'.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art13 · fonte su Normattiva