Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, non assumendo l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito dalla legge o in quello che gli sia stato assegnato con disposizione del Ministro, s'intende avere rinunziato all'impiego, ma puo' essere riammesso nella carriera mediante un nuovo decreto, con lo stesso grado, e ricongiunge il servizio anteriore ai fini dell'anzianita'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva