Art. 130
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[1]I capi delle Corti di appello trasmetteranno al Ministero motivate informazioni sulla capacita', dottrina, operosita', carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneita' del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
[2]Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici, non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio, da cui dipendono o, trattandosi di magistrati trattenuti o applicati al Ministero, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva