Art. 130

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[1]I capi delle Corti di appello trasmetteranno al Ministero motivate informazioni sulla capacita', dottrina, operosita', carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneita' del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

[2]Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici, non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio, da cui dipendono o, trattandosi di magistrati trattenuti o applicati al Ministero, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art130 · fonte su Normattiva