Art. 131
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[1]Il concorso ha luogo davanti una Commissione nominata dal Ministro guardasigilli e composta di cinque magistrati, dei quali tre sono scelti fra coloro che hanno titolo non inferiore a primo presidente di Corte di appello o parificato e due fra i consiglieri di Corte di cassazione o magistrati con grado e funzioni equiparati. Il piu' elevato in grado, o il piu' anziano fra i magistrati che hanno titolo di primo presidente o purificato presiede la Commissione. Saranno nominati due supplenti scelti fra i magistrati che esercitano funzioni di consigliere di Corte di cassazione o equiparate e che siano addetti agli uffici giudiziari di Roma.
[2]Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva