Art. 132

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Il segretario della Commissione, ricevuti la domanda e i titoli del concorrente o le informazioni che lo riguardano, stende un riassunto dell'incartamento personale del concorrente medesimo, trasmessogli dalla competente divisione del Ministero. I lavori e i titoli presentati da ciascun concorrente saranno distribuiti tra i componenti della Commissione in conformita' delle disposizioni del presidente. Il riassunto dell'incartamento e le informazioni dei capi di Corte saranno esaminati dal relatore che verra' nominato per ciascuno dal presidente.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art132 · fonte su Normattiva