Art. 134
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Nell'esame dei lavori e dei titoli si dovra' tener conto, a preferenza, dei lavori giudiziari del candidato e dell'opera da lui prestata nell'esercizio delle funzioni di magistrato.
[2]Per i magistrati indicati nel capoverso dell'art. 130 si terra' preferibilmente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e della attivita' del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva