Art. 136
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[1]In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti. Nel caso di parita' di voti, ha la precedenza il piu' anziano nel grado.
[2]I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei pesti messi a concorso, conseguono la protezione al grado superiore secondo l'ordine della iscrizione, salvo la preferenza derivante dalla maggiore o minore attitudine del magistrato per la carriera giudicante e per la requirente e salvo il giudizio del Ministro sulla maggiore idoneita' dell'uno o dell'altro magistrato in relazione al posto vacante.
[3]In ogni caso le promozioni che venissero disposte modificandosi l'ordine della graduatoria, si intendono fatte con riserva di anzianita', e nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno l'ordine della graduatoria del concorso deve risultare osservato rigorosamente, salvo il caso di rinunzia o di non accettazione della sede da parte del magistrato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva