Art. 139
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[1]Il titolo e le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno sono conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a magistrati aventi grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, scelti fra coloro che per i precedenti di carriera, per le classificazioni ottenute nelle promozioni, per modo col quale hanno esercitato il loro ufficio nel grado attuale, risultino non solo distinti per cultura e dottrina giuridica ma anche forniti di particolari attitudini a funzioni direttive in rapporto specialmente alla natura dell'ufficio da coprire, purche' in ogni caso abbiano conseguito il grado attuale, almeno da tre anni.
[2]Le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei presidenti di sezione e rispettivamente dell'avvocato generale di Corte di appello; ed egualmente le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei consiglieri addetti alle sezioni medesime e rispettivamente dei sostituti procuratori generali.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva