Art. 14
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[1]Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non puo' assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.
[2]Non sono sottoposti a quest'obbligo i vice pretori onorari.
[3]I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva