Art. 14

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[1]Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non puo' assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

[2]Non sono sottoposti a quest'obbligo i vice pretori onorari.

[3]I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art14 · fonte su Normattiva