Art. 140
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[1]Il conferimento del titolo e delle funzioni indicati nell'articolo precedente attribuisce al magistrato, che ne e' investito, tutte le prerogative e le dignita' connesse ai corrispondenti in gradi gerarchici soppressi col Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921.
[2]La garanzia della inamovibilita' copre i magistrati ai quali siano conferite le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione, anche nel riguardo dell'incarico ad essi attribuito, il quale e' a tempo indeterminato, ma puo' cessare a domanda del magistrato a puo' essere revocato soltanto su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.
[3]I maggiori assegni inerenti alle funzioni di primo presidente di Corte d'appello o parificate spettano esclusivamente ai magistrati investiti di tali funzioni e fino a che duri l'incarico relativo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva