Art. 143

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[1]Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico, pure essendo unificate nella graduatoria, rimangono distinte quanto alle funzioni; e sara' formata una graduatoria unica, anche per quei magistrati che sono tuttora collocati in graduatorie separate, nella quale ciascuno prendera' posto con l'anzianita' determinata dalla data di nomina al grado attuale.

[2]Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza, nel medesimo grado non puo' essere disposto che quando vi sia la proposta del primo presidente, sentito il procuratore generale, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

[3]Nondimeno il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti non sara' consentito che' per ragioni di salute debitamente accertate o in via eccezionale per gravi giustificati motivi; ed il passaggio dalla giudicante alla requirente non sara' consentito se non a favore di chi abbia speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

[4]Il parere del Consiglio superiore non occorre quando si tratta del trasferimento dei giudici dalle Preture ai Tribunali in qualita' di sostituti procuratori del Re, ne' per i magistrati che abbiano grado non inferiore a quello di consigliere, di sostituto Procuratore generale di Corte di cassazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art143 · fonte su Normattiva