Art. 144
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[1]I magistrati che, per la speciale loro idoneita' alle funzioni requirenti, ottengano la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi con pari classificazione promossi nella giudicante, se successivamente facciano passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianita' derivante dalla promozione anticipata ed e' ad essi attribuita quella che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi nella giudicante. Se non sia giunto il momento per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriori alla promozione.
[2]Per i magistrati promossi anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, la disposizione precedente si applica soltanto a coloro che furono promossi a seguito di scrutinio speciale per il pubblico ministero stabilita dagli articoli 4 del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901, e 12 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, salvo quanto e' disposto nell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva