Art. 145
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[1]Nella assegnazione delle sedi, cosi' in via di promozione come di tramutamento, si avra' riguardo al grado di merito, desunto sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato negli scrutinii, sia dal modo col quale egli abbia esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore allo scrutinio, con riguardo alle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da occupare.
[2]Per i giudici e i sostituti procuratori del Re l'inclusione negli elenchi dei promovibili a scelta, a voti unanimi, per la promozione al grado superiore e' titolo di prevalenza, in confronto dei colleghi, per il trasferimento, salvo gravi ragioni di servizio.
[3]Nel caso di parita' di merito fra piu' magistrati si avra' riguardo alla maggiore anzianita'.
[4]La condizione di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore costituisce ragione di preferenza al requisito dell'anzianita' nel caso di parita' di merito.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva