Art. 146
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[1]Ai fini dell'assegnazione della sede in via di tramutamento si osservano le norme seguenti:
[2]I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
[3]Possono aspirarvi i magistrati che hanno il grado corrispondente o parificato alla data in cui presentano la domanda. Essi devono farne domanda al Ministro entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. Il Ministero non e' tenuto a prendere in considerazione domande di trasferimento che importino passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista gia' il parere favorevole del Consiglio superiore.
[4]Trascorso questo termine, si provvede all'assegnazione della sede secondo criteri indicati nell'articolo precedente.
[5]La presente disposizione non e' applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva