Art. 146

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[1]Ai fini dell'assegnazione della sede in via di tramutamento si osservano le norme seguenti:

[2]I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

[3]Possono aspirarvi i magistrati che hanno il grado corrispondente o parificato alla data in cui presentano la domanda. Essi devono farne domanda al Ministro entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. Il Ministero non e' tenuto a prendere in considerazione domande di trasferimento che importino passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista gia' il parere favorevole del Consiglio superiore.

[4]Trascorso questo termine, si provvede all'assegnazione della sede secondo criteri indicati nell'articolo precedente.

[5]La presente disposizione non e' applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art146 · fonte su Normattiva