Art. 147
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Quando il magistrato cosi' in via di tramutamento come in via di promozione sia destinato ad una sede da lui chiesta od accettata, egli non potra' essere trasferito in altre sedi prima di 2 anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovate ragioni di salute ovvero per gravi ragioni di servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva