Art. 149
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[1]I magistrati non possono essere applicati nemmeno temporaneamente da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi espressamente preveduti nel presente decreto.
[2]Nondimeno e' in facolta' del procuratore generale di disporre applicazioni temporanee di sostituti procuratori del Re da uno ad altro ufficio del distretto, qualora imprescindibili esigenze del ser- vizio lo richiedano, informandone immediatamente il Ministro per la giustizia. L'applicazione non potra' durare oltre un mese e questo termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ne' l'applicazione, nei riguardi dello stesso magistrato puo' essere rinnovato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva