Art. 15

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[1]I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ed eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

[2]I magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici e non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti da legge o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell'arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento, occorre l'assenso dei capi gerarchici.

[3]I vice pretori onorari possono esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, e ad essi non sono applicabili le disposizioni contenute nel capoverso precedente.

[4]Oltre a quanto e' stabilito nella prima parte del presente articolo, sono applicabili ai funzionari di cancelleria e segreteria le disposizioni generali relative ai funzionari civili dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art15 · fonte su Normattiva